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È legge il nuovo prestito vitalizio ipotecario.

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 Alternativa alla nuda proprietà. Possibilità di concordare le modalità di rimborso graduale. Gli eredi possono recuperare l’immobile dato in garanzia


E’ legge dello Stato la nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario. La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha infatti approvato, in sede deliberante, la proposta di legge già votata dalla Camera, senza modifiche.

Il prestito vitalizio ipotecario è una particolare tipologia di finanziamento a lungo termine (detto anche “mutuo inverso”), grazie al quale chi possiede una casa può darla in garanzia alle banche e ottenerne un prestito.

La nuova legge modifica l’articolo 11-quaterdecies, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) al fine di rendere l’istituto del prestito vitalizio ipotecario una forma di finanziamento concretamente praticabile e alternativa ai canali tradizionali.

ALTERNATIVA ALLA NUDA PROPRIETÀ. “Il prestito vitalizio ipotecario – spiega il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino – nella sua nuova formulazione, si presenta sicuramente come una possibilità concreta ed importante per molti italiani. Uno strumento che può sostenere in modo non indifferente quella larga fetta di pensionati che, pur avendo beni immobili, soffrono una carenza di liquidità a causa delle basse pensioni”.

CHI PUÒ ACCEDERE. “Al prestito vitalizio ipotecario possono accedere – spiega Marino in una nota – tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni (il testo originario e la normativa vigente prevedevano il tetto dei 65 anni) ed in possesso di un immobile.

Il cittadino che rispecchia tali criteri può dunque fare richiesta, ad un istituto bancario o ad un’azienda finanziaria, per avere accesso ad un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell’immobile in possesso; immobile su cui viene posta, a garanzia, un’ipoteca. Il soggetto ipotecante non è in alcun modo tenuto a lasciare la proprietà.

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO. La legge consente alle parti di concordare le modalità di rimborso graduale di interessi e spese, senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. In questo caso, il soggetto finanziatore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento – cioè quello avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata – se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente.

Qualora il soggetto non concordi le modalità di rimborso graduale, la legge prevede tre casi per il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione: 1) in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento; 2) se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti – anche solamente in parte; 3) se si compiono atti tali da ridurre significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso.

Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, il finanziatore vende l’immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita. In caso di decesso del contraente e alternativamente a quanto sopra scritto, è importante sottolineare come non sia preclusa, agli eredi, la possibilità di estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell’immobile; questi, inoltre, possono provvedere personalmente alla vendita dello stesso, entro e non oltre i 12 mesi successivi al decesso”.

Leggi anche: “Prestito vitalizio ipotecario, via libera dalla commissione Finanze del Senato alla proposta di legge

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